29 Giu “Country-by-country reporting”. Nuove regole e misure sanzionatorie.
A partire dall’esercizio 2016, l’implementazione delle norme comunitarie in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale obbligherà alcuni gruppi multinazionali, con presenza tassabile in più di uno Stato Membro, a predisporre e presentare il c.d. “Country-by- Country Report”, prevedendo, altresì, l’applicazione di sanzioni per i soggetti inadempienti.
La Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2016/881 (DAC 4) attua – nel contesto europeo – l’impegno politico assunto in sede OCSE per contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile con contestuale spostamento degli utili verso regimi fiscali favorevoli (c.d. “Base Erosion and Profit Shifting”, abbreviato con l’acronimo “BEPS”).
Dal punto di vista soggettivo, i gruppi multinazionali interessati dalla Direttiva DAC 4 sono quelli formati da entità con residenza fiscale in più di uno Stato Membro, che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e generano un ammontare di ricavi consolidati pari ad almeno 750 milioni di Euro.
Il nuovo articolato normativo introduce una serie di obblighi informativi in materia di “Country-by-Country Reporting” (di seguito anche “CbCR“), disponendo un “meccanismo primario” di notifica – finalizzato a rendere disponibili i principali dati quantitativi delle imprese multinazionali alle amministrazioni fiscali degli Stati Membri – in capo al soggetto che, nell’ambito di gruppo, ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e, a sua volta, non è incluso in altro bilancio consolidato redatto da altre entità (c.d. “Ultimate Parent Company”).
Accanto a tale “meccanismo primario”, la Direttiva impone ai singoli Stati Membri di introdurre un “meccanismo secondario” – di natura suppletiva – da applicare in tutti i casi in cui la residenza fiscale della Ultimate Parent Company risulti non compliant con gli obblighi comunitari. In estrema sintesi, ciò potrebbe accadere nel caso in cui uno Stato non abbia introdotto l’obbligo di presentazione del CbCR fiscale nel proprio ordinamento oppure quando non esista un accordo con tale Stato che consenta lo scambio di informazione, nonché nell’estrema ipotesi in cui non scambi ripetutamente le rendicontazioni CbC in suo possesso.
In tale contesto, la disciplina europea delinea le conseguenze sanzionatorie a carico dei soggetti inadempienti, imponendo agli Stati membri di valutare il rischio fiscale degli obbligati e di stabilire sanzioni che siano “effettive, proporzionate e dissuasive” (es. in caso di omessa presentazione del CbCR ovvero di invio dei dati incompleti o non veritieri, il legislatore italiano ha previsto che si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000).