07 Apr L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELL’IPOTESI DI OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO.
Con Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di rimediare all’omissione o al ritardato versamento dei tributi effettuato con compensazione e presentazione del modello F24 a saldo zero, mediante l’applicabilità del ravvedimento operoso e ne chiarisce le modalità di applicazione.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisi chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 che disciplina il cd. ravvedimento operoso, nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per il pagamento dei tributi mediante compensazione con altri crediti fiscali.
L’istituto della compensazione tributaria dei crediti d’imposta “orizzontale” deve trovare compiuta esposizione nella delega di pagamento, per cui il modello F24 deve essere presentato anche quando il saldo finale sia pari a zero ossia nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate. L’adempimento è richiesto in quanto permette all’amministrazione finanziaria di monitorare il raggiungimento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili fissato in euro 700.000, per ciascun anno solare.
Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale violazione è sanabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, poiché la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, il ravvedimento dovrà essere effettuato applicando la riduzione di 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso :
- alla sanzione base di euro 50, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- alla sanzione base di euro 100, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione.
Trascorso il termine di novanta giorni saranno applicabili le diverse ed ulteriori riduzioni, da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00.