Il legislatore risolve il dibattuto tema della rilevanza delle voci straordinarie di conto economico nella determinazione del valore della produzione imponibile IRAP prevedendone l’espressa esclusione.

02 Mar Il legislatore risolve il dibattuto tema della rilevanza delle voci straordinarie di conto economico nella determinazione del valore della produzione imponibile IRAP prevedendone l’espressa esclusione.

L’intervento normativo è volto escludere dal computo della base imponibile IRAP i proventi e gli  oneri straordinari derivanti dalle operazioni di trasferimento d’azienda o delle altre operazioni straordinarie ricollocati, per effetto dell’eliminazione della sezione straordinaria di bilancio, nelle voci ordinarie che automaticamente concorrono al calcolo del valore della produzione netta.

Le regole per la determinazione della base imponibile IRAP prevedono, in via generale, l’esclusione dal valore della produzione delle componenti reddituali aventi natura straordinaria allocate nelle voci E20 ed E21 di conto economico oltre alle voci afferenti la gestione finanziaria aziendale. Sono, invece, rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive alcune componenti dell’area straordinaria per effetto del principio di correlazione secondo cui concorrono alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordinarie di conto economico, e quindi anche nell’area della gestione straordinaria, qualora correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodo d’imposta precedenti o successivi essendo, quindi, non influente la loro classificazione in bilancio.

Con  l’intervenuta modifica alle regole di formazione del bilancio che ha eliminato la sezione straordinaria, le componenti  di costi e ricavi derivanti da operazioni che esulano dalla gestione ordinaria, sono ora riclassificate e ricomprese nelle altre voci di conto economico con la diretta inclusione nel valore della base imponibile IRAP determinato per presa diretta dal bilancio.

Le componenti straordinarie che oggi sono imputate all’aerea finanziaria, quali ad esempio le sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di una procedura di ristrutturazione del debito, restano comunque escluse dal valore della produzione. Si è,  invece, reso necessario un intervento del legislatore per estromettere dalla base imponibile anche quelle voci reddituali diverse da quelle già espressamente escluse per legge che oggi, per effetto della nuova struttura dei bilanci sarebbero automaticamente ricomprese nella base imponibile IRAP come ad esempio gli oneri per eventi naturali, prima imputati alla gestione straordinaria e oggi alla voce B14.

Con la modifica all’articolo 5 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 sono, dunque, stati espressamente esclusi dal computo del valore della produzione i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimento d’azienda o ramo d’azienda da intendersi in senso ampio ricomprendendovi anche le cessioni, i conferimenti, le scissioni e le fusioni. Tali componenti sono riferite senza dubbio alle plusvalenze e minusvalenze, mentre resta da chiarire l’esclusione anche degli altri costi o ricavi connessi al trasferimento d’azienda e alle altre operazioni sopra dette.