02 Feb Gli emolumenti percepiti dall’amministratore di società per azioni sono pignorabili per l’intero ammontare
Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’amministratore di S.p.A. è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario: per il pignoramento dei compensi ad esso spettanti non opera il limite del quinto
La Corte di Cassazione, deliberando a Sezioni Unite, ha risolto un risalente contrasto relativo all’inquadramento del rapporto intercorrente tra la Società per Azioni e i propri amministratori.
All’origine della pronuncia, una domanda di pignoramento dei compensi spettanti all’amministratore di una S.p.A.. Orbene, in tema di pignoramento la normativa vigente prevede che le somme riconosciute a titolo di stipendio o di salario “possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato […], ed in eguale misura per ogni altro credito”. Allo stesso limite di pignorabilità sono soggetti i compensi spettanti in ragione di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di lavoro parasubordinato (ovvero, che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato). E’, invece, ormai pacifico che tale limite non operi con riferimento ai corrispettivi spettanti per contratti di lavoro autonomo o d’opera professionali.
Da tale quadro normativo discendeva la necessità di chiarire a quale tipologia di rapporto lavorativo andasse ricondotto quello dell’amministratore di società per comprendere la pignorabilità o meno del compenso nella sua interezza. Il tema è stato, infatti, oggetto di ampio contrasto sia giurisprudenziale che dottrinale in passato. A fronte di numerose sentenze che hanno qualificato come “parasubordinata” l’attività svolta dall’amministratore, se ne contano altrettante che invece ne hanno affermato la natura autonoma. I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno osservato come il rapporto intercorrente tra amministratore e società per azioni difetti in maniera assoluta del requisito del coordinamento che permea un rapporto di lavoro parasubordinato; viceversa, hanno rilevato come l’amministratore sia “il vero egemone dell’ente sociale”, in quanto titolare in via esclusiva della gestione dell’impresa e di un generale potere di rappresentanza. Secondo la Cassazione l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è riconducibile al lavoro parasubordinato. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza alcun limite.