Trasferimento di ramo d’azienda: necessaria l’autonomia funzionale degli assets oggetto di trasferimento

02 Feb Trasferimento di ramo d’azienda: necessaria l’autonomia funzionale degli assets oggetto di trasferimento

 

Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato come non si possa parlare di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., nel caso in cui non vengano trasferiti, oltre ai dipendenti addetti al ramo stesso, anche quei beni materiali essenziali e indispensabili per l’esecuzione in autonomia dell’attività lavorativa.

La Cassazione è ritornata nuovamente a pronunciarsi sul tema del trasferimento del ramo d’azienda, disciplinato dall’art. 2112 c.c., il quale detta particolari tutele a favore dei lavoratori e dei creditori dell’azienda ceduta e definisce il ramo d’azienda quale “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Nella citata sentenza, la Corte ha affermato che il presupposto della cessione di ramo d’azienda è l’autonomia funzionale del complesso ceduto, ovverosia, la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.

Diversamente, osservano i Giudici, la cessione del ramo d’azienda potrebbe diventare l’occasione per una incontrollata espulsione dall’azienda di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un’entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.

Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto applicabile la disposizione ex art. 2112 c.c. in materia di trasferimento di ramo d’azienda. Difatti, i lavoratori ceduti non potevano essere considerati come una struttura unitaria funzionalmente idonea (in quanto non costituivano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how), la struttura ceduta era stata identificata solo in occasione del trasferimento e, per svolgere l’attività ceduta, doveva operare in continuo collegamento e sotto il controllo della cedente, mancando quindi dei requisiti di autonomia e autosufficienza.

Secondo i Giudici, quindi, l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto deve essere obiettivamente apprezzabile, il che presuppone una preesistente realtà produttiva, mentre non può costituire cessione di ramo d’azienda, e integra una violazione dell’art. 2112 c.c., la creazione di una struttura ad hoc in occasione del trasferimento.