02 Feb Recupero crediti transfrontaliero: più semplice e veloce grazie all’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti correnti detenuti dal debitore in altri Stati membri.
Il 18 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova procedura che permette al creditore di ottenere, anche prima dell’inizio di un giudizio di merito, il sequestro dei conti correnti esteri del debitore. Il creditore potrà, altresì, richiedere all’autorità giudiziaria il rintraccio degli estremi dei conti correnti del debitore.
Il regolamento europeo n. 655/2014 ha istituito un nuovo procedimento che consente ai creditori di ottenere celermente un’ordinanza di sequestro conservativo atto a ‘congelare’ le somme dovute dal debitore giacenti su conti bancari detenuti dal medesimo in uno o più Stati membri.
Il creditore potrà richiedere l’adozione dell’ordinanza sia dopo l’ottenimento in uno Stato membro di un titolo esecutivo (sia esso una decisione giudiziaria, una transazione o un atto pubblico), sia durante il procedimento di merito promosso contro il debitore in uno Stato membro, che addirittura prima dell’avvio del procedimento. Nel primo caso, la richiesta di adozione dell’ordinanza dovrà essere rivolta all’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria; qualora, invece, il creditore agisca prima dell’ottenimento del titolo di credito, dovrà indirizzare la domanda all’autorità giudiziaria dello Stato membro competente a conoscere del merito, in conformità alle pertinenti norme di competenza applicabili.
La decisione sulla richiesta avanzata dal creditore dovrà essere emessa entro il decimo o il quinto giorno lavorativo successivo al deposito della domanda, a seconda che il procedimento sia instaurato prima o dopo il giudizio di merito, e sarà presa inaudita altera parte: difatti, l’ordinanza verrà comunicata al debitore solo successivamente all’avvenuta esecuzione del sequestro. Tuttavia, onde evitare abusi da parte del creditore, è previsto che, nell’ipotesi in cui egli agisca prima di aver ottenuto una decisione o transazione giudiziaria o un atto pubblico attestante il proprio credito, egli presti idonea garanzia.
Tra i vantaggi della nuova procedura, che, come si è visto, si caratterizza per la sua semplicità e immediatezza, si segnala infine la possibilità per il creditore di chiedere alle Autorità preposte il rintraccio del conto corrente del debitore, qualora non ne conosca gli estremi.
A completamento della disciplina, infine, si prescrive che l’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro sia riconosciuta automaticamente e sia esecutiva in tutti gli altri Stati membri.