29 Dic Azione revocatoria: la Cassazione fornisce la prima interpretazione di “termini d’uso” nei pagamenti di beni o servizi
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di pagamento di beni o servizi, ai fini dell’esenzione dall’azione revocatoria, deve farsi riferimento ai termini intercorrenti tra le parti e non alla prassi di settore.
Dopo anni di disquisizioni circa l’interpretazione dei termini, è stato fornito il primo indirizzo interpretativo relativamente all’art. 67, 3° comma, lett. a), L. Fall., il quale prevede un’esenzione dall’azione revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso.
In precedenza, la giurisprudenza aveva sostenuto che per “termini d’uso” deve farsi riferimento ai termini di pagamento correnti tra la parti alla data dell’atto solutorio che si collochino nell’alveo delle normali ed ordinarie attività dell’impresa operante in un determinato settore.
Di diverso avviso la Suprema Corte, che con la sentenza n° 25162/2016 ha sottolineato come l’interpretazione suddetta da una parte si ponga in contrasto con la ratio della norma, volta a preservare il valore dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla situazione di crisi, e dall’altra finisca per equiparare la fattispecie in commento a quella di cui all’art. 67, 1° comma, n. 2, in materia di pagamento anormale.
Secondo i giudici di Piazza Cavour deve, invece, ritenersi corretta la soluzione interpretativa che dà rilievo al mutamento dei termini d’uso intercorrenti tra le parti, intesi sia con riferimento ai tempi, che alla complessive modalità di pagamento. Di talché, qualora – come nel caso su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte – i pagamenti dilazionati e a mezzo bonifico per acquisti all’ingrosso mutino a seguito dell’elevata esposizione debitoria della società, poi fallita, in pagamenti immediati e in contanti per acquisti al dettaglio, questi ultimi pagamenti non potranno certo considerarsi “nei termini d’uso” precedentemente intercorrenti tra le parti e potranno ben essere revocati.
Le conclusioni della Suprema Corte sono pertanto che il riferimento dell’art. 67, 3° comma, lett. a), L. Fall., ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione.