29 Nov Rating di legalità: presupposti per il suo ottenimento e benefici conseguenti
L’AGCM ha approvato il nuovo regolamento contenente la disciplina per l’ottenimento del rating di legalità a garanzia di una sua maggiore effettività, anche in considerazione dei benefici che ad esso conseguono.
Nel corso degli anni, la disciplina per l’accesso al rating di legalità delle imprese è stata più volte integrata e resa maggiormente rigorosa dall’AGCM. Con la recente delibera n. 26166/2016, l’AGCM ha ulteriormente precisato i requisiti necessari per il suo ottenimento, fermo restando il presupposto base relativo al fatturato minimo di 2 milioni di Euro.
Rispetto al passato, l’AGCM ha esteso il novero dei soggetti ‘sensibili’ in relazione ai quali l’impresa deve attestare la sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità, includendo anche i procuratori speciali dotati di poteri assimilabili a quelli del titolare e i soggetti che abbiano cessato la carica nell’anno precedente la richiesta. Con riferimento ai presupposti che attestano la ‘legalità’ dell’impresa, tra i reati ostativi al rilascio del rating viene introdotta l’estorsione e viene prevista, come impeditiva, la circostanza che la società richiedente sia controllata, anche solamente di fatto, da società o enti esteri in relazione ai quali non sia possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote o il controllo.
La nuova delibera riconosce anche una maggiore flessibilità in relazione alla sussistenza di alcuni requisiti per l’ottenimento del rating. Viene prevista, ad esempio, la possibilità per le imprese di dimostrare la loro completa ed effettiva dissociazione dalle condotte illecite ostative al rilascio del rating poste in essere dai soggetti ‘sensibili’ e vengono individuati limiti quantitativi circa la rilevanza dell’accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, escludendo l’impedimento se l’accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 Euro ovvero, nell’ipotesi di più provvedimenti intervenuti nel biennio precedente la richiesta, a 3.000 Euro.
I benefici conseguenti all’ottenimento del rating sono disciplinati nel D.M. n. 57/2014, il quale contempla sia l’esonero per l’impresa dal presentare molte delle certificazioni normalmente richieste per accedere ai finanziamenti da parte della P.A. (da intendersi tale qualsiasi forma di credito d’imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato), sia sistemi di premialità nei procedimenti concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.
Con riferimento al credito bancario, si prescrive di tener conto del rating nel processo di istruttoria per la concessione dei finanziamenti, al fine di ridurne i tempi e i costi e di semplificare la valutazione di affidabilità del cliente, con possibili ricadute anche sulle condizioni economiche di erogazione.
Al di fuori del decreto citato, anche il nuovo Codice degli appalti prende in considerazione il rating di legalità in relazione alle procedure pubbliche di affidamento, quale fattore che concorre all’attribuzione del rating d’impresa del soggetto partecipante e quale ‘certificazione’ di affidabilità che permette di ridurre la garanzia fideiussoria richiesta all’aggiudicatario.