30 Set Non sono sanzionabili in via autonoma le violazioni “prodromiche” alla commissione di illeciti amministrativi
Le sanzioni alle violazioni di norme tributarie devono essere irrogate unitamente all’avviso di accertamento che identifica la violazione.
Gli avvisi di accertamento o di rettifica devono riportare tutte le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie contestate in atto. Il fisco è tenuto a richiedere al contribuente le sanzioni irrogandole con il medesimo atto che accerta la violazione risultando illegittima l’emissione in via autonoma di atti di irrogazione o atti di contestazione delle sanzioni. Gli atti emessi separatamente generano infatti la moltiplicazione della sanzioni in violazione della norma sul cumulo giuridico che prevede l’applicazione di un’unica sanzione, debitamente elevata, sia in presenza di più violazioni formali della stessa disposizione che nel caso di commissione di più violazioni relative a tributi diversi e a periodi d’imposta diversi.
La duplicazione delle sanzioni è stata riconosciuta come illecita anche dalla stessa Amministrazione finanziaria che lo ha dichiarato in diversi documenti di prassi.
Il contribuente che dovesse ricevere un avviso di accertamento che rilevi e irroghi le sanzioni per la violazione accertata e, in via separata, un successivo atto di irrogazione o contestazione delle sanzioni per la medesima violazione contestata con il primo atto o che in ogni caso risultino assorbite nella violazione più grave – ad es. per atti “prodromici” alla stessa – potrà legittimamente rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiedendo allo stesso l’annullamento dell’atto in via di autotutela stante la presenza di una illegittima duplicazione sanzionatoria.