29 Lug La Guardia di finanza nel corso della verifica è legittimata a controllare le e-mail
La Commissione Tributaria di Trento ha ritenuto legittima l’acquisizione, in corso di verifica, anche senza apposita autorizzazione dell’autorità giudiziaria, delle e-mail di contenuto commerciale inerenti il soggetto sottoposto a controllo.
Con sentenza n. 117/2016, la Commissione Tributaria di Trento ha giudicato legittime le acquisizioni documentali ottenute da parte della Guardia di Finanza in sede di verifica tramite accesso al computer del contribuente.
In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto che, anche in assenza di apposita autorizzazione, i verificatori possano leggere le e-mail di contenuto commerciale, inviate e ricevute dal soggetto sottoposto a verifica.
La decisione è motivata con riferimento al più generale potere d’ispezione documentale di
cui all’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, valevole anche ai fini delle imposte dirette, che si estende a libri, registri, documenti e scritture compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
In forza dell’autorizzazione alla verifica, gli agenti della Guardia di Finanza sarebbero, quindi, autorizzati a controllare i computer del contribuente ed il loro contenuto. L’acquisizione delle
e-mail in sede di verifica fiscale deve, tuttavia, ritenersi possibile solamente quando queste risultino già aperte dal contribuente, mentre, deve ritenersi non consentito alla Guardia di Finanza di accedere ai messaggi di posta elettronica non ancora letti dal destinatario per i quali dovrebbero valersi le disposizioni in tema di acquisizione ed esame dei documenti contenuti in plichi sigillati o per i quali è opposto il segreto professionale, accessibili solo in presenza di apposita autorizzazione dell’autorità giudiziaria.