28 Giu IL FAVOR REI NELLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI
Riformate le sanzioni tributarie non penali in materia d’imposte dirette, IVA e riscossione tributi
Con il Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 il legislatore ha riformato le sanzioni tributarie non penali in materia d’imposte dirette, Iva e di riscossione dei tributi al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti. Le nuove sanzioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
L’agenzia delle Entrate ha fornito, con Circolare n. 4/E del 4 marzo 2016, le indicazioni sull’operatività delle nuove norme con riferimento all’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti del trasgressore sottoposto a sanzione c.d. “favor rei”.
Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole al trasgressore, l’Ufficio è tenuto raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, tenendo conto delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite.
Le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1 gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all’emissione del relativo provvedimento di irrogazione, nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, emesso in data antecedente al 1° gennaio 2016 e già notificato, non sia divenuto definitivo essendo pendenti i termini per l’impugnazione.
I contribuenti che hanno ricevuto atti non ancora definitivi emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica possono richiedere la rideterminazione della sanzione tramite la presentazione di apposita istanza a seguito della quale l’Ufficio procederà al ricalcolo delle sanzioni applicando la norma sanzionatoria più favorevole, e comunicherà al contribuente l’esito del ricalcolo consegnando il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.
In assenza dell’istanza predetta l’atto originario notificato al contribuente non sarà oggetto di modifica in autotutela da parte dell’Ufficio, mentre, per i soli atti impugnati innanzi ai giudici tributarti, gli Uffici provvederanno, in via autonoma, al ricalcolo delle sanzioni.