28 Giu AL VIA IL “PATTO MARCIANO”. LE BANCHE POTRANNO VENDERE L’IMMOBILE DEL DEBITORE
La nuova disciplina del patto marciano mira al rilancio dei finanziamenti alle imprese offrendo agli istituti di credito uno strumento di garanzia efficiente ed alternativo alla tradizionale ipoteca.
Con l’approvazione al Senato del “maxi-emendamento” al disegno di legge di conversione del Decreto Banche, viene finalmente regolamentato il patto marciano, vale a dire quel contratto con cui il creditore diviene proprietario del bene costituito in garanzia dal debitore, in caso di inadempimento di quest’ultimo, con l’obbligo di restituire l’eccedenza tra importo del credito e valore del bene.
Il nuovo testo del D.L. 59/2016 codifica, così, l’ulteriore garanzia speciale a disposizione di banche ed intermediari nei finanziamenti alle imprese. In sostanza, gli istituti finanziari potranno pattuire con gli imprenditori mutuatari il trasferimento del bene immobile dato in garanzia sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento, e ciò al fine di compensare eventualmente con il ricavato della vendita il proprio credito, senza dover ricorrere alle procedure esecutive in via giudiziale: qualora l’impresa debitrice dovesse rendersi inadempiente per un arco temporale di nove mesi – successivo alla scadenza di almeno tre rate, nel caso di rimborso mensile, o anche di una sola rata per termini di scadenza superiori – le banche potranno, previa notifica al debitore e stima dell’immobile oggetto di garanzia da parte di un perito nominato dal Tribunale, vendere direttamente il bene, nel frattempo rimasto di proprietà dell’imprenditore.
A tutela della posizione debitoria, sono previsti alcuni limiti e formalità al patto marciano. In primo luogo, ogni bene immobile potrà formare oggetto di garanzia (terreno, fabbricato strumentale o abitativo), purché lo stesso non costituisca l’abitazione principale del datore, del suo coniuge o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. Secondariamente, il passaggio di proprietà sospensivamente condizionato – che richiede, al pari dell’ipoteca o della domanda giudiziale, la trascrizione nei Registri Immobiliari – potrà produrre i propri effetti soltanto in seguito all’atto del pagamento al debitore della differenza tra il valore peritato ed il credito residuo.
Va, infine, evidenziato come l’istituto in esame non riguarderà esclusivamente le erogazioni di credito future, ma ben potrà interessare i contratti già in essere, a condizione che il patto sia stipulato mediante atto notarile.