SPESE DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: SEMPRE DEDUCIBILI FINO A € 200.000.

29 Mar SPESE DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: SEMPRE DEDUCIBILI FINO A € 200.000.

La giurisprudenza di legittimità ribadisce come le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscano, per presunzione assoluta di legge, spese di pubblicità deducibili fino all’importo di Euro 200.000, intendendosi soddisfatti in re ipsa i requisiti di inerenza e congruità.

Con due recenti ordinanze (nn. 21578 e 21333 del 2017), la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’annosa questione riguardante il trattamento tributario delle spese di sponsorizzazione. In tema di deducibilità dal reddito di impresa, non è infrequente che gli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria contestino tali spese ai contribuenti societari – in particolare alle PMI – deducendo la mancanza del nesso di correlazione tra i costi effettivamente sostenuti e ricavi conseguiti, spesso reputati non idonei a generare un apprezzabile incremento dei componenti positivi di reddito.

Secondo un diffuso orientamento di Uffici e Commissioni di merito, infatti, dall’effettuazione di operazioni di sponsorizzazione potrebbe derivare un indebito vantaggio fiscale laddove, alla deduzione delle spese da parte dell’impresa (sponsor), non corrispondesse l’imponibilità delle somme ricevute dal soggetto ricevente (sponsee) a fronte dell’obbligo di diffondere il marchio o i prodotti e servizi commercializzati dallo sponsor. Di qui, la presunzione che gli esborsi siano strumentali a realizzare un duplice illecito, costituito dalla deduzione di maggiori costi (con conseguente abbattimento della base imponibile) e dalla percezione, da parte dello sponsee, di maggiori somme rispetto a quanto percepito per le prestazioni svolte; in altri termini, sulla scorta di questa impostazione si configurerebbe un arbitraggio fiscale contra legem.

La posizione in esame, tuttavia, appare in contrasto con quanto disposto normativamente, atteso che la deducibilità delle sponsorizzazioni è espressamente consentita dall’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 e, oltretutto, risulta pacificamente riconosciuta anche dalla prassi dell’Agenzia  (Risoluzione n. 57/2010), che già da tempo, ed in più occasioni, ha avuto modo di precisare l’ambito di deducibilità delle predette spese (Circolare 21/E/2003, par. 8). In dettaglio, le fonti menzionate prevedono che il corrispettivo in favore di enti non commerciali e associazioni sportive dilettantistiche costituisca sempre, per il soggetto erogante, una spesa di pubblicità fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro 200.000; trattasi di una presunzione legale c.d. “assoluta”, che non richiede – da parte del contribuente – alcuna dimostrazione di inerenza e congruità all’esercizio di una particolare attività commerciale.

Per superare tale contrasto (invero singolare), è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che – nelle due recenti ordinanze del 2017 – ha ribadito l’ovvio del diritto, e cioè che, in presenza di spese di sponsorizzazione fatturate ad associazioni sportive dilettantistiche, opera una presunzione assoluta ex lege, secondo cui le spese sostenute devono essere qualificate come spese di pubblicità, comunque congrue, sino al valore di Euro 200.000,00 annui, sempreché queste siano dirette a promuovere l’immagine ed i prodotti dell’azienda. Pertanto, entro i limiti del richiamato importo e della finalità promozionale, ogni sponsorizzazione sportiva è considerata legittimamente spesa di pubblicità deducibile ex art. 108, comma 2, TUIR, dovendosi evitare qualsiasi sindacato di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria.