NUOVE REGOLE SUI DEPOSITI IVA, STRETTA AI COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI

07 Apr NUOVE REGOLE SUI DEPOSITI IVA, STRETTA AI COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI

Tra le diverse misure per contrastare l’evasione, il Decreto fiscale introduce importanti novità normative in materia di IVA, puntando su semplificazioni, obblighi di comunicazione rafforzati e profili sanzionatori più severi.

Che l’IVA sia il grande problema della fiscalità nazionale e comunitaria è cosa nota. Secondo le stime del VAT Gap Report 2016, documento annuale della Commissione Europea che misura quanta IVA “manchi all’appello” rispetto ai livelli di produzione e consumo degli Stati membri, l’Italia registra un’impressionante mancato incasso per 36,8 miliardi di Euro. Ciò significa, in termini percentuali, una perdita pari al 27,55% del gettito teorico totale, cifra monstre se paragonata alle vicine Spagna e Germania, che registrano un dato di imposta non versata prossimo al 10%.

Tra le diverse misure di contrasto all’evasione, il Decreto Fiscale ha introdotto proprio una serie di disposizioni in materia di IVA e, in particolare, sull’abusato strumento dei “Depositi IVA”. Tale istituto, nato per evitare che – in seguito al superamento delle barriere doganali – le merci comunitarie soffrissero un trattamento deteriore rispetto a quelle provenienti da paesi extra-UE, descrive in sostanza un luogo fisico in cui tutte le operazioni relative alla movimentazione e custodia di beni oggetto di scambio (intracomunitario) avvengono senza il pagamento dell’IVA. In altre parole, a differenza di quanto accade per le importazioni, il versamento dell’imposta è differito ad un momento successivo, cioè all’atto della c.d. “estrazione” dei beni dal deposito, tipicamente per l’utilizzo o per la commercializzazione.

Sul piano operativo, il deposito IVA rappresenta un’interessante opzione per le imprese industriali e commerciali, che, avvalendosi di tale regime, potranno differire il pagamento del tributo al momento dell’effettivo impiego della merce importata, con evidenti vantaggi finanziari e di cassa. Una simile opportunità, tuttavia, è stato spesso utilizzata per finalità fraudolente, in special modo in relazione ad operazioni con controparti soggettivamente inesistenti.

Per ostacolare tali comportamenti abusivi, dal 1aprile 2017 sono state introdotte nuove regole in materia di depositi IVA. Una prima rilevante semplificazione riguarda la generale applicazione del regime di beneficio – dal punto di vista oggettivo – per tutte le tipologie di beni. Dal punto di vista soggettivo, invece, non rileverà più il luogo di identificazione o di stabilimento del cessionario, che potrà essere tanto comunitario quanto extra-comunitario. Viene, così, definitivamente meno il divieto, impostosi nella prassi amministrativa, di avvalersi del deposito IVA nel caso in cui la fattura emessa dal cedente nazionale rechi anche il numero di partita IVA italiano.

Importanti novità attengono anche alle modalità di assolvimento dell’imposta in sede di estrazione da parte del proprietario procedente. E’ confermato il meccanismo di “reverse charge” attualmente vigente (evitandosi in tal modo che l’IVA debba essere anticipata al gestore del deposito) ma, a differenza del passato, il depositario sarà obbligato a prestare idonea garanzia a copertura del tributo, con modalità e contenuto da definirsi da parte con decreto del MEF.

Le nuove modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria si riflettono anche sul regime delle comunicazioni: il soggetto procedente all’estrazione delle merci di provenienza extra-UE dovrà comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, e ciò anche ai fini dello svincolo della garanzia.

Da ultimo, sono da segnalare gli aspetti sanzionatori dell’intervento normativo. Le violazioni da parte del gestore del deposito potranno ora essere valutate ai fini della revoca dell’autorizzazione rilasciato per la custodia dei beni in deposito, nonché dell’abilitazione a gestire magazzini generali, depositi franchi, fiscale o doganali in regime di deposito IVA