L’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca esattoriale senza la previa comunicazione al contribuente

02 Feb L’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca esattoriale senza la previa comunicazione al contribuente

La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di tutela il contribuente il quale si è visto iscrivere ipoteca giudiziale su di un proprio immobile senza aver prima ricevuto comunicazione in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria.

Con ordinanza n. 18349 del 2016 la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla validità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia in assenza di previa notificazione, ovverosia senza la preventiva attivazione di un contraddittorio con il contribuente. In particolare, nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, il contribuente impugnava l’iscrizione di ipoteca esattoriale sui propri beni in quanto non preceduta dall’intimazione di pagamento di cui all’art 50 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, ritenuta necessaria anche nel caso di specie.

La Corte ha accolto le ragioni del contribuente ritenendo sempre obbligatoria  l’applicazione del principio del contraddittorio e quindi la comunicazione preventiva al contribuente prima dell’emissione di qualsivoglia atto impugnabile davanti al giudice tributario e, comunque, in grado di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Con l’ordinanza in commento, la Corte ha riconosciuto la generalizzata espansione della garanzia del contradditorio endoprocedimentale quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo.

A parere della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – ritenuto determinabile, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.

La comunicazione al destinatario consente infatti l’attivazione della tutela giurisdizionale; egli è in tal modo  posto nella condizione di poter scegliere di adire i giudici tributari per impedire l’iscrizione  o addirittura di adempiere all’ordine di pagamento, diversamente, l’assenza di preventiva comunicazione impedirebbe l’esperibilità di ogni diritto di difesa .