LEGGE EUROPEA 2017: LE MODIFICHE IN MATERIA DI RIMBORSO DELL’IVA NON DOVUTA.

01 Dic LEGGE EUROPEA 2017: LE MODIFICHE IN MATERIA DI RIMBORSO DELL’IVA NON DOVUTA.

La legge 20 novembre 2017, n. 167, contiene disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra le quali anche alcune norme in materia di fiscalità e, più precisamente, di recupero dell’IVA non dovuta.

Con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. Legge Europea 2017), il legislatore è intervenuto per disciplinare, tra l’altro, i termini per la presentazione della domanda di restituzione dell’IVA non dovuta ed il rimborso delle spese sostenute per prestare la garanzia richiesta dalla procedura di rimborso dell’IVA.

L’art. 8 della Legge Europea 2017 prevede l’introduzione del articolo 30-ter nella c.d. Legge sull’IVA. L’articolo così introdotto, rubricato “Restituzione dell’imposta non dovuta” stabilisce che “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione“. Inoltre, con riferimento all’applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la disposizione precisa che, qualora la non debenza dell’imposta sia accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, il termine di due anni per presentare la domanda di restituzione inizia a decorrere dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Da ultimo, l’articolo in oggetto prevede anche un caso di esclusione dal diritto alla restituzione dell’imposta, qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Come sopra anticipato, la Legge Europea 2017 ha introdotto anche una disposizione relativa alle garanzie richieste al contribuente che richieda il rimborso dell’IVA. A tal proposito, è bene ricordare che l’art. 38-bis della Legge sull’IVA prevede che la domanda di rimborso debba essere accompagnata dalla prestazione di una cauzione; l’art. 7 della Legge Europea 2017, proprio con riferimento a tale garanzia, ha stabilito che i costi sostenuti per la prestazione della stessa saranno ristorati con una somma forfetaria pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Quanto alle modalità di ristoro, il legislatore precisa che la somma deve essere versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.