LA ROTTAMAZIONE TER E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI CONTRO IL FISCO PREVISTE DAL DECRETO FISCALE 2019

29 Gen LA ROTTAMAZIONE TER E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI CONTRO IL FISCO PREVISTE DAL DECRETO FISCALE 2019

Il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, introduce importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli e definizione agevolata delle liti.

Lo scorso 23 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 119 collegato alla Legge di Bilancio 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Tra le principali misure è prevista la c.d. rottamazione ter introdotta al fine di consentire al contribuente di definire in maniera agevolata i debiti con il Fisco. In particolare, la manovra accorda la cancellazione definitiva del debito, affidato agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, tramite il versamento di quanto dovuto, al netto di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o in dieci rate da versare in cinque anni con un interesse del 2% annuo. Il contribuente interessato dovrà attivarsi presentando apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, con le modalità e in conformità alla modulistiche che ciascun agente pubblicherà sul proprio sito internet.

Diversamente, per i debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 è previsto uno stralcio automatico del debito già in data 31 dicembre 2018, senza che il contribuente debba attivarsi tramite richieste e/o dichiarazioni.

Nel caso, invece, di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione o per gli atti di recupero, non ancora contestati e notificati in data antecedente l’entrata in vigore del Decreto e, dunque, prima del 24 ottobre 2018, al contribuente è consentita la definizione mediante il pagamento delle sole imposte dovute, al netto di eventuali sanzioni o interessi da versare entro 30 giorni dalla predetta data e, quindi, entro il 23 novembre 2018. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il termine di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Per quanto riguarda le controversie in corso tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, sono previste diverse ipotesi di definizione agevolata della lite. In generale, le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, si concluderanno se il contribuente deciderà di versare un importo pari al valore della controversia. Inoltre, nell’ipotesi in cui sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale e l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente, il contribuente vittorioso in primo grado potrà concludere la lite pagando al Fisco un valore pari alla metà del valore della lite, mentre, in caso di vittoria nella pronuncia di secondo grado il contribuente potrà concludere la controversia versando al Fisco un quarto del valore della lite. Il contribuente interessato alla definizione agevolata della lite dovrà presentazione domanda e pagare degli importi dovuti, o in caso di rateizzazione la prima rata, entro il 31 maggio 2019.