LA POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO DEL SOCIO NE IMPEDISCE LA COMPENSAZIONE CON L’AUMENTO DI CAPITALE

05 Giu LA POSTERGAZIONE DEL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO DEL SOCIO NE IMPEDISCE LA COMPENSAZIONE CON L’AUMENTO DI CAPITALE

Il Tribunale di Roma ha stabilito che, se da una parte il socio può compensare l’aumento di capitale con il proprio credito da finanziamento, dall’altra tale compensazione è impedita dall’eventuale postergazione del rimborso del prestito.

Il debito derivante dalla sottoscrizione di un aumento di capitale può essere compensato con il credito vantato dal socio in ragione del finanziamento effettuato a favore della società. Tale principio, già espresso in precedenti pronunce, è stato recentemente confermato dal Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2017, secondo il quale tanto il credito da finanziamento quanto il debito da aumento di capitale hanno natura pecuniaria, per cui nulla osta alla loro compensazione reciproca. Al più – aggiunge il giudice di prime cure – l’assemblea dei soci, nel disporre l’operazione sul capitale, potrebbe legittimamente disporre l’esclusione della compensabilità tra le due poste; ma in mancanza di tale statuizione espressa, la compensazione deve essere ritenuta ammissibile, non essendo affatto necessario il consenso dell’assemblea dei soci.

Nel caso de quo, tuttavia, la compensabilità è stata esclusa dal giudice in quanto è stato ritenuto operante il principio della postergazione del rimborso del finanziamento del socio. A tal proposito, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 2467 c.c., il rimborso del finanziamento del socio – ovvero il finanziamento concesso in situazioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento – è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; il rimborso, quindi, potrà essere concesso solo dopo il pagamento degli altri creditori sociali, oppure una volta superata la crisi societaria.

Così interpretato l’obbligo di postergazione, il giudice ha ritenuto che il credito derivante dal finanziamento, seppur astrattamente compensabile con il debito da aumento di capitale, nel caso concreto era inesigibile e tale natura postergata non poteva avere altro effetto se non quello di impedire la compensazione tra le due poste.