INFORTUNIO SUL LAVORO: IL CDA E’ SEMPRE RESPONSABILE?

28 Giu INFORTUNIO SUL LAVORO: IL CDA E’ SEMPRE RESPONSABILE?

La Cassazione esclude la responsabilità del CDA per infortunio sul lavoro, ma solo in presenza di un responsabile con specifiche competenze in materia

La Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi in merito alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione in caso di infortuno sul lavoro.

Questa volta, con la sentenza n.  18168 del 2 maggio 2016 la Suprema Corte ha escluso la responsabilità del CdA in relazione all’ipotesi di infortunio sul lavoro a causa del mancato utilizzo da parte del lavoratore di strumenti per la prevenzione comunque disponibili all’interno dei locali aziendali.

Entriamo nel merito della questione.

A seguito del verificarsi di un infortunio gravissimo occorso a un lavoratore, venivano rinviati a giudizio i componenti del CdA per non avere adottato le idonee cautele contro gli infortuni, nonostante esistesse un sistema di deleghe che individuasse il datore di lavoro ai fini sicurezza nel responsabile dell’unità produttiva.

Esaminati gli atti, il Giudice per l’udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste posto che il reato contestato poteva essere commesso soltanto da soggetti con uno specifico obbligo di predisporre le cautele antinfortunistiche – ovverossia il datore di lavoro nominato.

Pertanto dette deleghe avrebbero escluso il cumulo di responsabilità in capo ai consiglieri.

Avverso detta pronuncia proponeva riscorso la Procura della repubblica secondo la quale la responsabilità del CdA si sarebbe rinvenuta nel fatto che lo stesso organo non avrebbe vigilato diligentemente  sugli atti posti in essere dal nominato datore di lavoro.

Con la pronuncia in esame la Cassazione, invece, rimarca come il ruolo di datore di lavoro fosse stato attribuito al soggetto responsabile del cantiere ed espressamente non fosse rimasto in capo al CdA, organo, invece, dedicato all’alta gestione aziendale.

Laddove, infatti, pur in presenza di deleghe operative, vi fosse un riconoscimento di responsabilità anche nell’organo delegante, si amplierebbe a dismisura l’individuazione dei responsabili in caso di infortunio sul lavoro.

Sarebbe, infatti, irragionevole pretendere che i compiti del CdA possano dilatarsi sino a ricomprendere la scelta dell’utilizzo o meno di uno strumento prevenzionistico, messo a disposizione dalla società nello svolgimento delle singole attività lavorative, in presenza di una figura dedicata in maniera specifica a detta attività.