D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITA’ DA REATO DELL’ENTE PER OMICIDIO COLPOSO SUL LAVORO

01 Giu D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITA’ DA REATO DELL’ENTE PER OMICIDIO COLPOSO SUL LAVORO

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi su uno dei profili più delicati del D.Lgs. 231/2001: la responsabilità dell’ente in ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto l’ipotesi di responsabilità dell’ente per i reati commessi, “nel suo interesse o a suo vantaggio”, dai soggetti apicali o dai loro sottoposti. La responsabilità dell’ente, tuttavia, non consegue alla commissione di qualsiasi reato commesso da tali soggetti, ma solo di quei  reati elencati nel decreto citato.

Nel catalogo dei cc.dd. reati-presupposto è stata inserita, nel 2007, l’ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tale intervento legislativo, tuttavia, ha destato non poche perplessità tra gli operatori giuridici. Difatti, la fattispecie di reato in esame è, per definizione, una fattispecie colposa, in quanto difetta della volontà, da parte del soggetto agente, di commettere il reato. Posto ciò, ci si è chiesti come sia possibile sostenere che un reato non voluto sia stato commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, condizione indefettibile per il riconoscimento della responsabilità dell’ente. Quale interesse potrebbe avere un’azienda nella morte sul lavoro di un proprio dipendente? O quale vantaggio potrebbe trarne? In altri termini, l’inserimento del reato considerato – e, più in generale, di quelli “colposi” – tra i reati-presupposto sembrerebbe, a prima vista, incompatibile con il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente.

La soluzione all’annoso problema è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la celebre sentenza c.d. “Thyssen”, poi confermata con la recente pronuncia n. 16713/2018. In tali occasioni, la Suprema Corte ha statuito (e poi ribadito) che il requisito dell’interesse o vantaggio deve essere riferito non all’intera fattispecie di reato, comprensiva dell’evento lesivo, ma alla sola condotta violativa delle norme antinfortunistiche; ciò significa che il vantaggio deve essere valutato con riferimento non alla morte del dipendente, ma all’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza a tutela del lavoratore. Da questo punto di vista, osserva la Corte, può certamente ravvisarsi un risparmio di spesa a beneficio dell’ente, dal momento che i presidi di sicurezza hanno un costo; e tale risparmio è di per sé idoneo ad integrare il requisito del vantaggio e, dunque, a fondare la responsabilità dell’ente.